PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina delle licenze).

      1. L'esercizio delle attività svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo o industriale al fine di garantire la sicurezza delle persone e di prevenire danni ai beni mobili e immobili è soggetto a licenza prefettizia.
      2. Il Ministro dell'interno con proprio decreto stabilisce i requisiti e i criteri necessari per l'ottenimento della licenza di cui al comma 1 e adotta il regolamento contenente le modalità tecnico-operative per il corretto svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
      3. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una commissione composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di categoria dei portieri e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo 2. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto su indicazioni delle categorie rappresentate.

Art. 2.
(Impiego dei portieri e dei custodi abilitati).

      1. I portieri e i custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 operano sotto la diretta responsabilità del proprietario dell'immobile o del soggetto responsabile della gestione dell'immobile, nel rispetto delle direttive impartite dalla commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 possono svolgere attività di sicurezza e interventi per i quali è prevista la presenza

 

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di organi di polizia giudiziaria o di guardie giurate solo ed esclusivamente nelle condizioni eccezionali previste dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1. Essi sono in ogni caso tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire alla medesima autorità ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
      3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a indossare una specifica uniforme, le cui caratteristiche sono individuate dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      4. Gli operatori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a garantire la piena attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto concerne la produzione dei rifiuti connessa all'immobile di propria competenza.

Art. 3.
(Requisiti).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:

          a) possedere adeguate capacità motorie e psicoattitudinali;

          b) non avere riportato condanne penali, anche non definitive;

          c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali, acquisite e documentate;

          d) avere compiuto la maggiore età;

          e) essere in possesso della certificazione antimafia;

          f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;

          g) essere in possesso di una polizza assicurativa antinfortunistica;

          h) essere in possesso della certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 5.

 

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Art. 4.
(Registro dei portieri e dei custodi abilitati).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto presso la questura o la stazione locale dei carabinieri. L'iscrizione al registro deve essere rinnovata ogni anno ed è revocata qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire appositi corsi di aggiornamento riguardanti la prevenzione dei reati, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti e organizzati dalle Forze dell'ordine, di intesa con le associazioni di categoria dei portieri e dei custodi degli immobili.